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ASSOCIAZIONE CICLOAMBIENTALISTA BRESCIANA AMICI DELLA BICI
“CORRADO PONZANELLI”
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STATUTO
Preambolo
L’Associazione Cicloturistica Bresciana Amici della bici nacque a Brescia sin dal 1989 per
iniziativa di un gruppo di persone che perseguivano l’obiettivo di promuovere l’uso della bicicletta
per migliorare mobilità e qualità della vita urbana e per la pratica di una forma di escursionismo
rispettosa dell’ambiente. Il presente statuto riprende i testi statutari degli anni passati aggiornandoli
secondo le esigenze organizzative e legislative attuali.
TITOLO I: Denominazione - Sede
ART. 1 - Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana e in ossequio a quanto previsto
dagli artt. 36 e seguenti del codice civile è costituita, con sede in Brescia, un’associazione di
promozione sociale operante nei settori ricreativo e culturale che assume la denominazione
"Associazione Cicloambientalista Bresciana Amici della Bici “Corrado Ponzanelli”".
Essa aderisce all’Unione Italiana Sport Per tutti (Uisp) e relative strutture periferiche e alla
Federazione Italiana Amici della Bicicletta (Fiab). Con delibera del Consiglio direttivo potrà aderire
ad altre associazioni, sia nazionali che locali, che condividano in tutto o in parte le finalità
dell’associazione stessa.
TITOLO II: Scopo - Oggetto
ART. 2 - L’associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e
democratico, la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non ha
alcun fine di lucro ed opera per fini sportivi, ricreativi e solidaristici, per l’esclusivo
soddisfacimento di interessi collettivi.
ART.3 - Scopo dell’associazione è lo svolgimento di attività nel settore della tutela e valorizzazione
della natura e dell’ambiente, in particolare promuovendo l’uso della bicicletta con iniziative per
migliorare mobilità e qualità della vita urbana e per la pratica di una forma di escursionismo
rispettosa dell’ambiente. L’associazione si ispira a principi di solidarietà, ecologia e nonviolenza.
L’associazione, per il perseguimento delle proprie finalità, intende:
1) promuovere e sviluppare l’uso della bicicletta quale mezzo di trasporto semplice, economico ed
ecologico, estendendone le prospettive di impiego in rapporto al territorio, alle stagioni, agli orari.
2) proporre la realizzazione di strutture, infrastrutture, provvedimenti e politiche che facilitino ed
incentivino la diffusione e l’uso della bicicletta;
3) proporre provvedimenti per la moderazione del traffico e per la sicurezza stradale, in particolare
nei riguardi di ciclisti, pedoni e disabili; avanzare proposte per la risoluzione dei problemi legati alla
mobilità; criticare i danni ambientali e sociali causati dall’uso improprio del mezzo privato a
motore; promuovere azioni culturali ed elaborare proposte concrete in tal senso;
4) promuovere l’intermodalità tra bicicletta ed altri mezzi di trasporto collettivo;
5) promuovere l’uso della bicicletta anche nel tempo libero, con modalità escursionistiche, per
valorizzare gli aspetti culturali, ambientali e storici del territorio e, inoltre, come occasione di
socializzazione tra le persone; organizzando in proprio, o promuovendo l’organizzazione da parte di
altri enti o gruppi di soci, di manifestazioni, gite, raduni e viaggi in bicicletta; studiando,
pubblicando o realizzando percorsi ed itinerari cicloturistici; promuovendo altre iniziative utili per
realizzare tale finalità;
6) elaborare, autonomamente o su incarico di enti pubblici ed organismi privati, studi e ricerche,
piani di fattibilità, progetti di percorsi ciclabili o altre strutture e provvedimenti utili per realizzare le
finalità di cui ai punti precedenti; l’associazione si avvale di un comitato tecnico per affrontare le
problematiche relative alla progettazione e realizzazione delle piste e dei percorsi ciclabili;
7) organizzare convegni, mostre, corsi, attività di formazione professionale, viaggi di studio, attività
culturali nelle scuole, progetti educativi scolastici ed extra-scolastici, produrre strumenti audiovisivi
e multimediali, o quant’altro sia utile per favorire l’approfondimento tecnico o divulgare la
conoscenza ad un più vasto pubblico di tutti gli argomenti relativi alle finalità dell’associazione;
organizzare attività di formazione ed aggiornamento del personale della scuola, come previsto dalle
leggi nazionali e regionali e dalle direttive e regolamenti dell’Unione Europea;
8) editare riviste ed altre pubblicazioni periodiche e non periodiche, utili per realizzare le finalità
dell’associazione;
9) attuare servizi od agevolazioni ai propri Soci, in relazione all’uso abituale o escursionistico della
bicicletta; ottenere per i propri Soci speciali facilitazioni ed agevolazioni da parte di altri enti ed
organizzazioni, in relazione all’uso abituale o escursionistico della bicicletta.
10) esercitare, in via meramente marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per
autofinanziamento; in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti.
TITOLO III: Soci
ART. 4 - Il numero dei soci è illimitato.
Possono essere soci dell’Associazione le persone fisiche, le Società e gli Enti che ne condividano
gli scopi e che si impegnino a realizzarli.
ART. 5 - Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, anche verbale, al Consiglio
Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e
le delibere adottate dagli organi dell’Associazione.
All’atto della richiesta verrà rilasciata la tessera sociale e il richiedente acquisirà ad ogni effetto la
qualifica di socio.
Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative intese
ad assicurare la tutela dei diritti inviolabili della persona. È perciò espressamente esclusa ogni
limitazione della partecipazione alla vita associativa; tutti i soci godono del diritto di elettorato
attivo e passivo.
I soci prestano volontariamente e gratuitamente il proprio sostegno allo svolgimento delle attività
sociali, ed esercitano la propria attività in cariche associative direttive in forma prevalentemente
gratuita, salvo il solo rimborso delle spese sostenute per l’esclusivo espletamento delle funzioni
istituzionali esercitate per conto dell’Associazione, come disciplinato da apposito Regolamento.
ART. 6 - La qualifica di socio dà diritto:
- a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo per i soci maggiorenni il proprio voto nelle sedi
deputate, anche in ordine alla elezione degli organi direttivi, all’approvazione e modifica delle
norma dello Statuto e di eventuali regolamenti e all’approvazione dei bilanci;
I soci sono tenuti:
- all’osservanza dello Statuto, del Regolamento Organico e delle deliberazioni assunte dagli organi
sociali;
- al pagamento del contributo associativo.
ART. 7 - I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei
programmi di attività.
Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l’anno successivo con delibera del Consiglio
Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita.
Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di
morte e non rivalutabili.
TITOLO IV: Recesso - Esclusione
ART. 8 - La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.
ART. 9 - L’esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:
a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle
deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione;
b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso del versamento del contributo annuale;
c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’Associazione;
d) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all’Associazione.
L’esclusione diventa operante dall’annotazione nel libro soci.
ART. 10 - Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere
comunicate ai soci destinatari mediante lettera.
TITOLO V: Fondo Comune
ART. 11 - Il fondo comune è indivisibile ed è costituito dai contributi associativi, da eventuali
oblazioni, contributi o liberalità che pervenissero dall’Associazione per un miglior conseguimento
degli scopi sociali; da eventuali avanzi di gestione.
Costituiscono inoltre il fondo comune tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra.
All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque
denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, salvo che la
destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle
attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Esercizio Sociale
ART. 12 - L’esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo
deve predisporre il bilancio consuntivo e preventivo da presentare all’Assemblea degli associati. I
bilanci consuntivo e preventivo devono essere approvato dall’Assemblea degli associati entro
quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.
TITOLO VI: Organi dell’Associazione
ART. 13 - Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea degli associati;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
Assemblee
ART. 14 - Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.
La loro convocazione deve effettuarsi mediante comunicazione scritta da inviarsi a tutti i soci
almeno otto giorni prima della adunanza, contenente l’ordine del giorno, il luogo (nella sede o
altrove), la data e l’orario della prima e della seconda convocazione.
ART. 15 - L’assemblea ordinaria:
a) approva il bilancio consuntivo e quello preventivo;
b) procede alla elezione delle cariche sociali;
c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell’Associazione riservati alla sua
competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
d) approva gli eventuali regolamenti.
Essa ha luogo almeno una volta all’anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell’esercizio
sociale.
L’assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta
richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un decimo degli associati.
In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.
ART. 16 - L’assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle
modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell’Associazione nominando i liquidatori.
ART. 17 - In prima convocazione l’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente
costituita quando siano presenti la metà più uno degli associati aventi diritto.
In seconda convocazione, l’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita
qualunque sia il numero degli associati intervenuti.
Nelle assemblee hanno diritto di voto gli associati maggiorenni.
L’Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
L’Assemblea, costituita in prima convocazione con la presenza dei tre quarti degli associati e in
seconda convocazione con la presenza, di persona o per delega, di almeno un quarto degli associati,
approva le modifiche statutarie a maggioranza dei voti dei componenti presenti.
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato a maggioranza dei tre quarti degli aderenti
all’Associazione sia in prima sia in seconda convocazione.
ART. 18 - L’assemblea è presieduta dal presidente dell’Associazione ed in sua assenza dal
vicepresidente o dalla persona designata dall’assemblea stessa.
La nomina del segretario è fatta dal presidente dell’assemblea.
Consiglio Direttivo
ART. 19 - Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 5 ad un massimo di 11 membri scelti
fra gli associati.
I componenti del Consiglio restano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Il Consiglio elegge nel suo seno il presidente, il vicepresidente, il segretario ed il cassiere.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui
deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due quinti dei membri.
La convocazione avviene automaticamente con scadenza periodica stabilita dallo stesso direttivo e
comunicata per iscritto almeno otto giorni prima della prima adunanza periodica; al di fuori della
convocazione automatica, la convocazione è fatta a mezzo comunicazione scritta da inviarsi non
meno di otto giorni prima della adunanza.
Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione. Spetta,
pertanto, fra l’altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:
a) curare l’esecuzione delle deliberazioni assembleari;
b) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo;
c) compilare i regolamenti interni;
d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all’attività sociale;
e) deliberare sulla costituzione e scioglimento delle sezioni autonome interne all’Associazione;
f) deliberare circa l’ammissione, il recesso e l’esclusione degli associati;
g) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la
vita dell’Associazione;
h) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione.
ART. 20 - In caso di mancanza di uno o più componenti, o anche ad integrazione del numero dei
componenti nei limiti da un minimo di 5 ad un massimo di 11 membri, il Consiglio può cooptare
nuovi componenti, che dovranno essere sottoposti alla ratifica dell’assemblea annuale. Se viene
meno la maggioranza dei membri eletti o ratificati dall’assemblea, quelli rimasti in carica devono
convocare l’assemblea rimettendo ad essa il proprio mandato. Qualora un membro del Consiglio
senza giustificati motivi non partecipi per cinque volte consecutive alle adunanze del Consiglio, il
Consiglio stesso lo inviterà per mezzo di lettera raccomandata a chiarire i motivi delle assenze,
prima di valutare se continuare a considerarlo membro del Consiglio.
Presidente
ART. 21 - Il Presidente, che viene eletto dal Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza e la firma
legale dell’Associazione.
Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera
del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.
In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.
Il Presidente sottoscrive il verbale dell’Assemblea e garantisce l’idonea pubblicità degli atti, dei
registri e dei libri associativi per tutti i soci.
TITOLO VII: Scioglimento
ART. 22 - In caso di scioglimento dell’Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra
i non soci.
Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, il
patrimonio sociale non può essere ridistribuito tra i soci e il patrimonio che residua deve essere
devoluto ad altra associazione con analoghe finalità di pubblica utilità, sentito l’Organismo di
Controllo del Terzo Settore, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Norma finale
ART. 23 - Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto
applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.
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